Diventare mediatore civile

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Proprio la settimana scorsa, il 20 marzo 2011, è diventata obbligatoria la mediazione civile (D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28). Con questo termine si intende una soluzione amichevole di una controversia che prima di approdare in Tribunale dovrà affrontare un percorso di mediazione tra le parti.

La mediazione civile è diventata obbligatoria per materie come la separazione tra coniugi, questioni di eredità e successioni,  condominio, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, da responsabilità medica e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La soluzione pacifica delle controversie sarà affidata ad una nuova figura  professionale: il mediatore civile.

Può svolgere il ruolo di mediatore un laureato triennale, a prescindere dalla materia, o in alternativa chi è iscritto ad Albi professionali, come il geometra, il commercialista, lo psicologo.

Per essere abilitati ad esercitare bisogna frequentare un corso di 50 ore presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, dove si può trovare la lista  di quelli più vicini al proprio luogo di residenza.

Le lezioni del corso riguardano, naturalmente, la normativa in materia di conciliazione, la storia della mediazione, le tecniche di comunicazione da usare e la simulazione di un caso concreto.

Il corso, a frequenza obbligatoria, si chiude con  un esame formato da quiz a risposta multipla. Una volta superato si otterrà l’abilitazione di mediatore civile.

Per iniziare a lavorare in questo ruolo bisogna iscriversi nelle liste di mediazione tenute dagli organismi omonimi. Il parere del mediatore civile, se accettato dalle parti, viene omologato dal giudice e diviene esecutivo.

Si va in Tribunale quando le parti non accettano la soluzione proposta dal mediatore, ma in caso di sentenza del Giudice corrispondente alla proposta del mediatore, la parte che non ha accettato la mediazione dovrà pagare le spese del processo.

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