Cassazione ammette Assunzioni vincolate alla rinuncia al contenzioso

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3 maggio 2010 – la Suprema Corte di Cassazione ammette le assunzioni vincolate alla rinuncia del contenzioso, sentenza n°16733\2010.

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Come nasce questa recentissima pronuncia della Suprema Corte?
Partiamo dal fatto su cui fonda la sentenza:
i servizi di pulizia presso la scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria nel 2001 sono oggetto di una gara d’appalto.

Tale gara, legittimamente, si conclude con l’aggiudicazione dei servizi di cui sopra ad una ditta diversa da quella che li aveva gestiti sino ad allora. Per cui la nuova ditta deve subentrare alla precedente.

Gli ex lavoratori della ditta decaduta dalla gestione dei servizi ricorrono in giudizio contro l’impresa appena subentrata nell’appalto.

Ma cosa le contestano?

La loro assunzione sarebbe stata subordinata alla rinuncia ai giudizi in corso, ovvero ai contenziosi aperti per ottenere il pagamento del TFR e di altre spettanze discendenti dal rapporto di lavoro appena concluso con la precedente ditta di pulizie, quella che deteneva l‘appalto prima della nuova aggiudicazione. In pratica questi lavoratori lamentano di essere stati costretti a rinunciare ai ricorsi per l’ottenimento delle loro spettanze.

Tribunale e Corte d’Appello sono concordi nel ricondurre i comportamenti descritti nella fattispecie della estorsione. Ma la Suprema Corte di distacca da questo trend interpretativo.
Proviamo a capire le ragioni che hanno condotto la Corte a una soluzione giurisprudenziale diversa da quella accolta in primo grado e confermata in appello.

Secondo i Supremi Giudici per rintracciare nei comportamenti oggetto di giudizio il reato di estorsione, in linea di principio, non basterebbe il mero obbligo della società subentrante nell’appalto di assumere gli ex dipendenti provenienti dalla precedente società aggiudicatrice. Piuttosto, ai fini dell’estorsione sarebbe indispensabile rintracciare, in capo alla società subentrante, l’obbligo di proseguire i rapporti di lavoro della precedente società appaltatrice, ivi comprese tutte le posizioni debitorie.Ma di fatto non è rilevabile un obbligo similare.

In questo senso la Corte discrimina il caso di specie dal trasferimento dell’intera azienda o di un suo ramo, ex art.2112 c.c.
Solo questa seconda fattispecie, precisa la Corte, determina una cessione non novativa dei rapporti di lavoro. Laddove è precipuamente il carattere non novativo della cessione a giustificare la conseguente responsabilità solidale, verso i lavoratori, per il pagamento dei crediti da loro maturati sino all’epoca del trasferimento.
Nel caso di specie, invece, la nuova ditta succede alla precedente per l’espletamento del medesimo servizio, ma il contratto di appalto che, appunto, regolerà ed assicurerà detto sevizio, è un nuovo e diverso contratto.
Ed in questo senso a nulla rileva il fatto che in passato i CCNL per le imprese di pulizia abbiano previsto che, cessato l’appalto di una data impresa, i relativi dipendenti vengano assunti dall’impresa subentrante per lo svolgimento del medesimo servizio, a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali.
Tanto più che, l’accertamento della esistenza, della concreta applicabilità o della portata di una clausola di contratto collettivo comporterebbe un esame di merito che non compete alla Suprema Coflin4lexgiustiziafinerte.

In conclusione la Corte, esclude l’obbligo da parte del vincitore di appalto di pagare le pendenze della precedente “gestione”.
Ciò presupposto, la richiesta avanzata di rinunciare al contenzioso rientrerebbe, secondo la Suprema Corte, nella normale dialettica contrattuale in cui entrambe le parti cercano di ottenere le condizioni più favorevoli.

Dott.ssa Federica Federico

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