Assunzioni a tempo indeterminato legge 407/90

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La legge 407/90 è una norma nazionale che garantisce il diritto di un’assunzione a tempo indeterminato a chi si trova in stato di disoccupazione o in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria da almeno 24 mesi. La norma prevede l’abbattimento, per 36 mesi, degli oneri di assunzione a carico del datore di lavoro.

Gli oneri contributivi vengono abbattuti del 50% che diventano il 100% se le assunzioni di disoccupati avvengono in regioni del Sud Italia.

Per beneficiare di questa norma il lavoratore deve essere iscritto alle liste di disoccupazione del centro per l’impiego del proprio comune di residenza.

Il requisito della disoccupazione si perde se nell’arco dell’anno solare si è svolta attività lavorativa per almeno sei mesi con superamento del reddito di 8 mila euro, ciò vale per quanto riguarda il lavoro dipendente e attività di collaborazioni coordinate e continuative o contratti a progetto, mentre in caso di lavoro autonomo il limite di reddito per la perdita degli anni di disoccupazione può scendere a 4800 euro.

La legge 407/90 è assimilata anche a norme regionali che possono disporre una modifica dei livelli di reddito oltre il quale si perde il requisito degli anni di disoccupazione. Per fruire dell’abbattimento dei contributi il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi che precedono l’assunzione, licenziamenti per giusta causa o per non superamento del previsto periodo di prova.

Fonte immagine: impresalavoro.eu

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