Lavoratori in prova, ecco le caratteristiche del contratto

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colloquio di lavoroIl periodo di prova che viene previsto alla stipula del contratto tra azienda e neo-assunto serve per una verifica su entrambi i fronti: al lavoratore per verificare la propria attitudine e al datore di lavoro per verificare l’ idoneità del soggetto.

Quto periodo può essere pattuito anche nel lavoro subordinato, quindi per quello a tempo determinato, part-time e job sharing, di inserimento e apprendistato e anche per lavori domestici, dirigenti,giornalisti e lavoratori invalidi. Il periodo di prova può durare, per legge, sei mesi o nel caso di impiegati non aventi funzioni direttive tre mesi, anche se nel contratto collettivo questo periodo può essere minore o inferiore o essere sospeso in caso di eventi come gravidanza, malattia e infortunio.

Secondo la Legge dal totale dei giorni di prova vanno eslusi i giorni di assenza per malattia o infortuni, mentre vanno ricomprese quelli per ferie, festività e riposi settimanali o periodi di chiusura dell’azienda.

Il patto di prova deve:

  •  essere sottoscritto da entrambe le parti, altrimenti si ritiene nullo.
  • contenere l’indicazione delle precise mansioni affidate al lavoratore, altrimenti sarà nullo.

Nel periodo di prova le parti sono libere di recedere il contratto, a meno che non ci sia una clausola su una durata minima garantita, in questo caso servirà una giusta causa. Il datore di lavoro non può licenziare, a sua discrezione, il lavoratore in prova in quanto deve essere collegato all’esitodella prova.

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