Bonus 100 euro: confermato per il 2023 e il 2024 l’ex bonus Renzi

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bonus 100 euro
fonte: wikimedia commons

È stato confermato nel 2023, e molto probabilmente anche per il 2024, il bonus 100 euro, l’ex bonus Renzi. Di seguito è spiegato a chi spetta e a chi non questa misura e le novità introdotte quest’anno.

BONUS 100: CHE COS’È E A CHI SPETTA?

Il bonus 100 euro o ex bonus Renzi rientra tra le misure rivolte ai titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati. Consiste in un’integrazione del reddito concessa ad alcune categorie di lavoratori dipendenti. Si tratta di una misura strutturale, quindi definitiva, che sarà presente anche nel 2024, ad eccezione di eventuali cambiamenti.

Ma a chi spetta questo bonus? Con le legge 30 dicembre 2021, n. 34 (presente nella Legge di Bilancio 2022) sono stati modificati i requisiti reddituali richiesti per l’erogazione di questa misura. Dal 1° gennaio 2022, infatti, i 100 euro spettano ai redditi fino a 15.000 euro, mentre spetta per i redditi fino a 28.000 euro solo in presenza di determinate condizioni.

In sintesi, quindi, le regole sono:

  • lavoratori con reddito fino a 15.000 euro continuano a percepire il bonus nella busta paga per intero, fino ad un massimo di 1.200 euro l’anno;
  • per i lavoratori con reddito fino a 28 mila euro, invece, il bonus spetta solo se la somma delle detrazioni fiscali spettanti supera l’imposta lorda dovuta. A determinare ciò è la differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda, fino ad un massimo di 1.200 euro l’anno (100 euro al mese), dunque può essere anche ridotto.
A CHI SPETTA?

In conclusione, quindi, possono usufruire di questo bonus i titolari di reddito da lavoro dipendente, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • reddito complessivo non superiore a 15.000 euro annui;
  • reddito complessivo annuo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni spettanti sia inferiore all’imposta dovuta.

Questo bonus non spetta alle seguenti categorie:

  • coloro che percepiscono i redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR;
  • titolari di redditi professionali;
  • titolari di redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.