E’ stata l’ultima delle introduzioni del governo Letta con la sua Legge di Stabilità, il contratto di ricollocazione, una sorta di implementazione del lavoratore nelle politiche occupazionali.
Il funzionamento del contratto di ricollocazione ricorda molto un centro di recupero per “ex dipendenti”, dove il disoccupato avrà un suo tutor, un suo “gettone“, qui chiamato voucher, e dovrà comportarsi bene, accettare i lavori e cercare di reinserirsi nel mondo del lavoro e cercare di non “ricadere” nella disoccupazione.
No non è uno scherzo.
Le regioni che aderiranno in via sperimentale avranno a disposizione dallo stato la possibilità di attivare o meno questo servizio per l’impiego e di conseguenza riceveranno i voucher per ogni disoccupato che aderirà, il quale coprirà il costo delle attività di ricerca e reinserimento.
Sarà la Regione ad accreditare le Agenzie per il Lavoro che dovranno essere scelte dal disoccupato per l’erogazione del servizio. Le Agenzie riceveranno, per ogni disoccupato che seguiranno, una parte economica piuttosto irrisoria fissa e il resto del voucher verrà erogato solamente nel caso in cui la persona disoccupata venga effettivamente reinserita nel mercato del lavoro e che quindi abbia ottenuto un lavoro che sia durato almeno sei mesi.
Dal canto suo la persona potrà scegliere autonomamente l’Agenzia accreditata dalla Regione dalla quale farsi seguire (sceglierà praticamente il proprio tutor) e a sua volta dovrà accettare qualsiasi impiego gli venga proposto, pena la riduzione del 50% per il primo rifiuto ingiustificato, o la sospensione dell’indennità di disoccupazione se è la seconda occupazione ad essere rifiutata.
A stabilire il grado di employability (cioè collocabilità) sarà direttamente il Centro per l’Impiego.
Di seguito l’estratto del testo dell’Emendamento Aggiuntivo all’Articolo Unico della Legge di Stabilità:
132-bis. – Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro nel 2014, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali può essere annoverata ai fini del finanziamento statale anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenuti da programmi formativi specifici.