Nuove regole per il Credito al Consumo

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credito-al-consumoI consumatori ricorrono sempre più spesso a prestiti e finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni di consumo.

A decretare il successo del cosiddetto “Credito al Consumo” sono le allettanti offerte promozionali sbandierate  a destra e a manca, come “tassi incredibili” “tasso zero” e via dicendo.

Le associazioni dei consumatori, come l’Aduc, mettono in guardia i consumatori da simili “promozioni” per aiutarli a difendersi dal rischio di truffe od operazioni poco trasparenti.

Intanto un primo risultato a difesa dei consumatori arriva dal recepimento di una direttiva  europea, la  2008/48/Ce, da parte del decreto legislativo 141/2010 che modifica la disciplina del Credito al Consumo contenuta nel Testo Unico Bancario.

Sono immediatamente attuative la nuova formula del diritto di recesso del consumatore ed il collegamento negoziale tra contratto di acquisto e contratto di finanziamento, cioè le due operazioni sono considerate come fossero un unico contratto, i cui effetti giuridici del primo devono essere tenuti in considerazione nel secondo.

Per quanto riguarda il tasso di interesse applicato al finanziamento, bisogna distinguere tra il Taeg, cioè il tasso annuo effettivo globale ed in Tan, tasso annuo nominale.

 Il primo è comprensivo degli interessi e degli oneri connessi all’erogazione del prestito, mentre il secondo si riferisce solo al tasso di interesse applicato sul finanziamento.

Quando si dice finanziamento “a costo zero”, potrebbe in realtà voler dire che al prestito non viene applicato il Taeg, ma sono il Tan, quindi gli interessi ( nominali) si pagheranno comunque.

Per verificare che i tassi di interesse applicati sul prestito non superino una certa soglia, tale da diventare tassi usurari, si possono consultare le pubblicazioni dei “Tassi Soglia Antiusura” curate dalla Banca d’Italia.

 Fonte immagine: http://revenews.info/nuova-direttiva-per-tutelare-chi-richiede-un-prestito-finalizzato_post1012567.html

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