In particolare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il TFR maturato dal dipendente è a carico del Fondo di Garanzia dell’ INPS. Questo anche nel caso in cui non c’è il fallimento del datore di lavoro tecnicamente, ma basta che esso sia insolvente.
Il Fondo di Garanzia INPS si deve sostituire al datore di lavoro “nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
La Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo al caso di una lavoratrice che non si era visto riconosciuto il pagamento del TFR maturato anche nel momento in cui il rapporto di lavoro è cessato.
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