“Questo sito non è una testata giornalistica e non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della legge n 62/2001”. Quante volte visitando un sito web o un blog abbiamo letto questa precisazione?
Tantissime volte eppure anche in questo caso, la confusione dottrinale in materia, regna sovrana.
Dopo esserci soffermati sull’obbligo di partita Iva per i titolari di domini web facenti capo a portali di contenuti, oggi ci addentriamo in un altro argomento spinoso: l’obbligo di registrazione di un sito.
La recente legge sull’editoria, la 62/2001 parla chiaro ed impone l’obbligo di registrazione al Tribunale per le testate giornalistiche on line in quanto costituiscono un “prodotto editoriale”.
Tanti blog però non si definiscono tali, precisando di non considerarsi in alcun modo testate giornalistiche ed in un certo modo hanno ragione perchè l’art.21 della Costituzione stabilisce che chiunque con qualsiasi mezzo può esprimere liberamente le proprie opinioni, senza per questo (aggiungiamo noi) dover creare una testata giornalistica.
La precedente legge sull’editoria e cioè la 47/1948 rilevava che la mancata registrazione di una testata avrebbe fatto incappare l’editore nel reato di stampa clandestina.
Roba d’altri tempi in netto contrasto con i principi costituzionali.
E dunque, per fare chiarezza sull’argomento la legge del 2001 specifica che il requisito essenziale per la definizione di testata giornalistica on line soggetta ad obbligo di registrazione è la periodicità fissa delle pubblicazioni.
Un sito che pubblica contenuti senza fissa periodicità non è obbligato alla registrazione.
Fonte immagine: www.sal2009.com/index.php?key=onorevoli