Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

0
423

Tra i reati indicati dal D. Lgs. 231/01 per i quali L’Ente è chiamato a rispondere in via amministrativa sono individuati espressamente dal decreto in esame

I Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’ Art. 25-septies D.Lgs. 231/01 così infatti recita:

“Con legge 123 / 2007 sono stati introdotti nell’ambito del Decreto 231/01 i reati concernenti i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro. Il T.U. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. ha apportato delle modifiche a tali reati.”

Il D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 e sue successive modifiche (c.d. Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), all’art. 16 c. 3, rubricato “Delega di funzioni”, precisa che il datore di lavoro, che abbia delegato le funzioni relative alla sicurezza, si intende assolto dall’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4 del d.Lgs. 81/08 citato.

I  comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione dei principi costituenti il Modello 231/01 sono considerati alla stregua di illeciti disciplinari.

Ad essi, infatti, si applicano le disposizioni in materia sanzionatoria previste dal Contratto Collettivo applicabile alla categoria.

A seguito di segnalazioni di illecito relative ad un dipendente o ad un dirigente, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a segnalare i fatti al legale rappresentante pro-tempore dell’Ente.

Conseguentemente il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente seguirà le procedure e le garanzie di legge come da CCNL applicato oltre che da Statuto dei Lavoratori.

Soltanto la dirigenza cd “apicale” risponderà del mancato  esercizio dei doveri di direzione e di vigilanza nei confronti dei soggetti sottoposti all’altrui direzione.

Le sanzioni saranno proporzionate alla gravità del comportamento posto in essere.

LE SANZIONI PREVISTE PREVEDONO:

– il richiamo verbale

– il richiamo scritto

-la multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro

– la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni

– il licenziamento

Al fine di evitare comportamenti contrari alle direttive contenute nel modello ex 231/01 il personale interno sarà debitamente formato mediante consegna di informativa concernente l’adozione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 oltre che di circolare esplicativa del D.Lgs. 231/01 con indicazione delle  direttive e  delle procedure contenute nel modello. Comunque su questi temi è sempre bene avvalersi di una consulenza legale.

Lascia un commento