Profilo fiscale della vendita di contenuti on line

0
472

postonlineIn un precedente post abbiamo parlato della scrittura e vendita di contenuti on line sotto il profilo contrattuale.

In questo post parleremo del profilo fiscale. La scrittura di contenuti e la loro conseguente  cessione  a testate, blog e siti web, si configura come una vendita  on line di servizi e rientra nel regime dell’e-commerce diretto, cioè il servizio arriva direttamente alla postazione web dell’acquirente, senza necessità  di trasporto fisico.

Questa vendita potrebbe essere considerata anche una prestazione di servizi, ma rientrando pure nella cessione di un diritto d’autore non viene considerata come tale ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Dpr 633/72 e, quindi, rientra in un regime fiscale diverso da quello previsto per altre prestazioni.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi da cessione di diritto d’autore, come quelli dei giornalisti freelance,  possono rientrare nel “regime dei contribuenti minimi” previsto dalla Finanziaria 2008.

Se questi compensi non determinano un reddito annuo superiore ai 30 mila euro, ai compensi maturati si applicherà la ritenuta di acconto, invece dell’Iva.

La ritenuta di acconto per le cessioni di diritto d’autore si applica in misura ridotta, rispetto ad altre prestazioni, ed è pari al 20% calcolato sul 75% dei compensi maturati, vale a dire il 15% sul totale dei compensi.

La forma più frequente e corretta è quella del calcolo della ritenuta  del 20% sul 75% dei compensi.

La ricevuta fiscale dovrà , dunque, essere emessa con numero progressivo, data, denominazione dell’autore/venditore, denominazione del committente, descrizione e numero delle prestazioni, totale lordo dei compensi ,  ritenuta di acconto, con le percentuali che abbiamo indicato,  e totale netto.

Nel campo di calcolo della ritenuta d’acconto è bene citare anche l’articolo 3 comma 4 del DPR 633/1972.

Fonte immagine: chaosmonster.blogspot.com

Lascia un commento