Pensioni Inps: pignorabili per crediti tributari vantati dallo Stato

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inps-1La questione è già nota agli operatori giuridici, ma non lo è forse, per gli stessi interessati, cioè i pensionati Inps.

Nel 2002 una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che anche le pensioni Inps, con relativi assegni ed indennità erogate al netto delle ritenute e delle imposte di legge, possono essere pignorate nel limite di un quinto del loro importo, per i crediti tributari vantati da Stato, comuni e province  nei confronti del pensionato.

La sentenza n 468 del 22 novembre 2002 della Consulta ha così posto fine alla disparità di trattamento delle pensioni Inps rispetto a quelle dei dipendenti pubblici e professionisti per cui ha già valore la regola del pignoramento della pensione erogata dalle rispettive Casse di appartenenza in caso di debiti tributari a carico di tali categorie di pensionati.

Nel pignoramento e sequestro della pensione si deve tener conto del reddito minimo necessario alla sopravvivenza del pensionato, che viene stabilito dal legislatore.

L’uniformità del trattamento delle pensioni rispetto alle procedure di sequestro e pignoramento si è avuta anche con un’altra sentenza della Consulta , la n 506/2002 che ha stabilito l’illegittimità costituzionale del regio decreto-legge 1827/1935 che escludeva il pignoramento delle pensioni Inps per tutto il loro importo.

La notizia non piace molto ai pensionati che vivono di pensioni integrate al minimo e che costretti a pagare l’affitto rischiano, talvolta,  di non poter materialmente pagare i tributi comunali a loro carico.

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