Hai un elevato grado d’istruzione?
Se la tua risposta è “Si”, ti interesserà conoscere la recente pronuncia della Corte di Cassazione relativa al così detto obbligo di “repechage”.
Lo scorso aprile la Cassazione ha statuito che il dipendente con un elevato grado di istruzione non può essere licenziato, a seguito della soppressione dell’ufficio a cui era addetto, semplicemente perché in azienda non esistono posti con mansioni equivalenti.
In ragione del titolo di studio superiore, l’imprenditore è obbligato a considerarne una diversa collocazione anche in settori diversi e con diversi compiti.
In pratica, il licenziamento del dipendente “colto” sarà legittimo solo ove l’imprenditore provi di non poterlo utilizzare con successo in un diverso settore dell’azienda. Ed è chiaro che l’elevato grado d’istruzione è di per sé sinonimo di competenze e duttilità.
Esaminiamo il caso di specie per capire come la Corte è giunta alle suddette conclusioni:
a seguito di una riorganizzazione aziendale, una grande agenzia di viaggi sopprime un ufficio e licenzia il dipendente che se ne occupava; questi ricorre al giudice del lavoro.
In primo grado il dipendente licenziato non trova soddisfazione. Ma già in Appello viene riconosciuta la lesione dell’obbligo di “repechage”, in questo senso, i giudici rilevano che la società di viaggi non avrebbe dato prova della impossibilità di ricollocare il lavoratore in un diverso settore aziendale.
Collocazione che, nella pratica, avrebbe potuto avere luogo, infatti, la stessa azienda ha assunto più di 60 impiegati in un momento successivo al licenziamento. Ed è appena il caso di sottolineare che, con la sua preparazione, il soggetto licenziato non avrebbe avuto alcun problema ad occupare uno di quei posti.
A nulla è valsa l’obiezione mossa dalla agenzia di viaggi che, difendendosi, ha sostenuto che l’onere di indicare una possibile ricollocazione fosse del dipendente e non della azienda. Ed ha, altresì, sottolineato che i nuovi assunti venivano immessi in un settore completamente diverso rispetto a quello dell’ufficio soppresso: i nuovi dipendenti erano amministrativi, l’ufficio eliminato con il riassetto aziendale aveva competenze fiscali e finanziarie.
La Corte di Cassazione ha ribadito l’impostazione dei giudici d’appello escludendo la legittimità del licenziamento a fronte della possibilità di ricollocare altrove il dipendente, fosse anche in settori e con mansioni diverse. La stessa Corte ha sottolineato che l’obbligo di dimostrare l’impossibilità della ricollocazione del lavoratore grava sulla azienda.
(Sez.Lavoro Corte di Cassazione sent.7381\2010)
Dott.ssa Federica Federico