L’evoluzione delle leggi sul lavoro femminile

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2893L’art. 37  della Costituzione dichiara che : “ L’uomo e la donna devono ricevere a parità di lavoro lo stesso trattamento e la stessa retribuzione.” Al comma 1 dello stesso articolo viene specificato che la legislazione sociale deve offrire una particolare protezione alle lavoratrici madri.

Questo principio di salvaguardia della “funzione” della donna ha ricevuto attuazione in particolar modo con la legge 1204 del 1971, in base alla quale:

– le lavoratrici non possono essere licenziate in occasione della gravidanza
– devono astenersi dal lavoro ( conservando il posto) nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto
– hanno diritto ai cosiddetti  riposi per allattamento

Questa legge riflette la cultura cattolica che vede la maternità come valore prioritario.
Le femministe hanno spinto per un’effettiva parità tra uomo e donna, contribuendo a far riformare il codice di famiglia nel 1975 con la cancellazione della figura del pater familias e l’equiparazione dei coniugi.

La legge 903 del 1977 (legge sulla parità) che fissa un generale divieto di discriminazione si è adeguata al nuovo codice.

Nei prossimi articoli vedremo come le tutele un tempo riservate solo alle madri adesso si stiano estendendo anche ai padri.

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