Lavorare a Scuola Come Personale ATA, Assunzioni in Ruolo e Periodo di Prova

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Lavorare a Scuola Come Personale ATA

Lavorare a Scuola Come Personale ATA

Il MIUR ha pubblicato la nota 22667/16 contenente le indicazioni operative agli USR per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017.

La decorrenza giuridica parte dal 1° settembre 2016 e quella economica dalla presa di effettivo servizio del contratto a tempo indeterminato, per cui valida al conteggio delle ferie e dell’anzianità.

Il dipendente, se non ha la possibilità di cumulare i giorni di servizio necessari, può ultimare il superamento del periodo nell’anno successivo; la soglia massima per completarlo è di 2 anni.

L’eventuale proroga del periodo di prova può avvenire anche nel caso in cui la valutazione abbia avuto riscontro non positivo.

Il dipendente, una volta trascorso il periodo di prova senza che il rapporto lavorativo sia stato risolto, viene automaticamente confermato in servizio mediante il riconoscimento dell’anzianità a partire dal giorno dell’assunzione.

Spetta al del dirigente scolastico, come stabilito dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275, convalidare il contratto a tempo indeterminato grazie al superamento del periodo di prova.

Da questo decorre anche il superamento del periodo di prova che varia, secondo il profilo e comunque spetta al del dirigente scolastico, come stabilito dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275, convalidare il contratto a tempo indeterminato grazie al superamento del periodo di prova.

In riferimento all’art. 45 del CCNL comparto scuola la durata del Periodo di Prova del personale ATA assunto a tempo indeterminato è stabilito come segue:

AREA A – Collaboratore Scolastico Periodo di prova 2 mesi

AREA As – Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, Collaboratore Scolastico addetto ai servizi Periodo di prova 2 mesi

AREA B – Assistente Amministrativo Periodo di prova 4 mesi

AREA B – Assistente Tecnico Periodo di prova 4 mesi

AREA B – Guardarobiere, Cuoco e Infermiere Periodo di prova 4 mesi

AREA D – DSGA (subordinato alla frequenza di un corso di formazione) Periodo di prova 4 mesi

In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano giĂ  superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneitĂ .

Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

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Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:

  • le domeniche ed i giorni festivi;
  • i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilitĂ  (es. seggio elettorale);
  • i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);
  • le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica
  • il periodo trascorso in mandato parlamentare;
  • le giornate fruite a titolo di riposo compensativo;
  • le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;
  • il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poichĂ© hanno comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale, come:

  • i permessi retribuiti;
  • i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;
  • i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
  • i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;
  • gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;
  • i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternitĂ );
  • le ferie;
  • le giornate di festivitĂ  soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);
  • eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.

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In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 del CCNL.

In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilitĂ  ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.