Intermediari: linee guida sulle ritenute d’acconto

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Agenzia-delle-EntrateSecondo l’ articolo 25 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha definito le operazioni che necessitano di applicare la ritenuta d’ acconto a carico degli intermediari.

Le operazioni riguardano tutti i bonifici relativi alle  opere di ristrutturazione e risparmio energetico. Secondo la definizione dell’ Agenzia delle entrate, le banche e le Poste italiane dovranno applicare una ritenuta del 10% come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari.

In questo caso si tratta di spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di risparmio energetico. Quando verrà eseguita la ritenuta bisognerà rilasciare al beneficiario del bonifico anche la certificazione delle ritenute d’acconto e bisognerà effettuare il versamento, usando come codice di tributo il numero 1039 e anche indicare i dati relativi al beneficiario e alle ritenute direttamente sul modello 770.

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