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Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

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Indennita_disoccupazione_inpsEsistono principalmente due differenti tipologie di indennità di disoccupazione, quella ordinaria e quella a requisiti ridotti e fra le due esistono delle grandi differenze. Quella a requisiti ridotti infatti spetta a tutti i lavoratori che vista la discontinuità nei rapporti precedenti, non sono riusciti a raggiungere il requisito minimo contributivo, requisito fondamentale per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria, come già visto nell’articolo precedente.

Si ha diritto alla disoccupazione a requisiti ridotti nel caso in cui:

  • si possano vantare almeno 2 anni di anzianità assicurativa;
  • si  sia svolto un lavoro dipendente per una durata di almeno 78 giorni nel periodo di riferimento;

Per ottenere l’indennità, la domanda deve essere presentata presso gli uffici Inps entro e non oltre il 31 di marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono accumulate le giornate lavorative. La disoccupazione spetterà per il numero effettivo di giornate lavorate all’interno dell’anno in questione, fino ad un massimo di 156 giornate.

  • A questo genere di disoccupazione hanno diritto:
  • genericamente tutti i lavoratori dipendenti;
  • gli insegnanti di ruolo;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori domestici;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori dello spettacolo;

Il calcolo dell’importo dovuto dall’Inps al lavoratore a mo di indennità è semplice. L’indennità giornaliera non potrà superare il 30% della retribuzione media per giornata. I limiti previsti sono 830,77 mensile lordo e 998,50 € per i lavoratori con retribuzione mensile lorda che supera le 1826,07 €.

Attraverso l’area “modulistica” del sito inps.it, potrete reperire i moduli necessari sia per richiedere l’indennità di disoccupazione ordinaria sia quella a requisiti ridotti.

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