I congedi parentali per i papà

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Facciamo un po’ di chiarezza tra i diversi termini introdotti dalla legge n.53 del 2000, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”:

– per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
– per congedo di paternità si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità;
– per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.

Il padre può usufruire del congedo di paternità nei primi 3 mesi del bambino o nella parte residua che sarebbe spettata alla madre solo nei seguenti casi:
– morte o grave infermità della madre;
– abbandono del bambino da parte della madre;
-affidamento esclusivo del bambino al padre.
Questo tipo di congedo è retribuito nella misura dell’80% dello stipendio in caso di dipendenti privati e del 100% per i dipendenti pubblici.

Il congedo parentale può essere usufruito dal padre fino agli 8 anni del bambino, per un massimo di 6 mesi,  elevabili a 7 nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore ai tre mesi.
Si ha diritto al 30%  della retribuzione. Per i dipendenti pubblici i primi 30 giorni di assenza sono retribuiti al 100%.

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