Facciamo un po’ di chiarezza tra i diversi termini introdotti dalla legge n.53 del 2000, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”:
– per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
– per congedo di paternità si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità;
– per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.
Il padre può usufruire del congedo di paternità nei primi 3 mesi del bambino o nella parte residua che sarebbe spettata alla madre solo nei seguenti casi:
– morte o grave infermità della madre;
– abbandono del bambino da parte della madre;
-affidamento esclusivo del bambino al padre.
Questo tipo di congedo è retribuito nella misura dell’80% dello stipendio in caso di dipendenti privati e del 100% per i dipendenti pubblici.
Il congedo parentale può essere usufruito dal padre fino agli 8 anni del bambino, per un massimo di 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore ai tre mesi.
Si ha diritto al 30% della retribuzione. Per i dipendenti pubblici i primi 30 giorni di assenza sono retribuiti al 100%.