Il curatore fallimentare è colui che si occupa della gestione del patrimonio di un’azienda fallita e che cura tutte le procedure fallimentari volte alla soddisfazione dei creditori.
Il suo ruolo è disciplinato dall’articolo 31, comma 1 della Legge fallimentare, ovvero il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Può diventare curatore un avvocato, un commercialista o un ragioniere. Possono svolgere questa funzione anche coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione e controllo di società per azioni o lavorato presso studi professionali o associati.
Per diventare curatore fallimentare bisogna presentare un’istanza al giudice delegato del Tribunale fallimentare.
L’istanza va presentata recandosi presso la cancelleria commerciale del foro e chiedendo l’iscrizione nelle liste dei curatori fallimentari.
Non possono iscriversi coloro, che pur avendo i requisiti professionali, sono parenti entro il quarto grado del fallito, oppure suoi creditori.
Il curatore lavora sotto la vigilanza del Giudice delegato e del Comitato dei creditori.
Presso di lui sono depositate le perizie ed i documenti relativi all’impresa fallita.
I bandi delle aste fallimentari devono indicarlo come il soggetto a cui presentare le offerte di acquisto dei beni dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare.
Il compenso del curatore verrà liquidato direttamente dal Tribunale, sulla base dell’opera prestata, dei risultati ottenuti e del valore della procedura di fallimento.
Fonte immagine: primadanoi.it