Decreto Sostegni, bonus stagionali del turismo: tutte le info

0
819
Decreto Sostegni bonus stagionali
fonte: pixy

Tra i vari aiuti introdotti nel Decreto Sostegni, sono stati inseriti i bonus stagionali del turismo. Dato il periodo di emergenza dovuto al Covid e quindi le conseguenti chiusure, il Governo ha deciso di erogare questo aiuto. Il bonus andrà a coprire una vasta area che riguarda i lavoratori stagionali, dello spettacolo e atipici. La somma ammonta a 2.400 euro. Di seguito sono elencate tutte le informazioni su come candidarsi e a chi spettano.

A CHI SPETTA

Per quanto riguarda le categorie e i rispettivi requisiti per richiedere la nuova misura presente nel Decreto Sostegni, ossia i bonus stagionali del turismo, ad averne diritto sono i seguenti lavoratori:

  • Lavoratori dipendenti stagionali o in somministrazione: nel periodo che va da il 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, dove hanno svolto almeno 30 giornate lavorative e hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Non devono percepire pensioni e non devono essere titolari di un contratto, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente, di lavoro subordinato;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 devono aver versato 30 contributi di lavoro giornaliero, reddito non superiore a 75.000 euro nel 2019, oppure, sempre nello stesso lasso di tempo, aver versato 7 contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
  • Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: devono aver cessato nel periodo che da il 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 il rapporto di lavoro in modo involontario, aver lavorato almeno 30 giorni e non percepito pensioni, non essere titolari di NAPSI dal 23 marzo 2021, data dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni;
  • Lavoratori intermittenti: aver svolto almeno 30 giornate lavorative tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, essere titolare solo di un contratto di lavoro intermittente;
  • Incaricati alle vendite a domicilio: essere titolari di partita iva, iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e un reddito annuo nel 2019 superiore a 5.000 euro;
  • Lavoratori in somministrazione: aver svolto almeno 30 giornate lavorative presso delle aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro durante il periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021;
  • Lavoratori autonomi senza partita IVA; 
  • Lavoratori dipendenti stagionali o in somministrazione;

Questa misura di sostegno è rivolta anche a coloro che hanno già percepito l’indennità onnicomprensiva concessa dal Decreto Ristori. Di seguito sono elencate le categorie interessate:

  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • intermittenti;
  • stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • autonomi occasionali.

DOMANDA

Per coloro interessati ai bonus stagionali del turismo e che non hanno precedentemente usufruito di questa misura, possono fare domanda tramite due modalità:

  • tramite Enti di Patronato che hanno messo a disposizione dei servizi gratuiti;
  • attraverso procedura telematica, accedendo al portale web dell’INPS. Si può effettuare l’accesso con l’identità SPID almeno di livello 2, tramite PIN INPS o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Si può fare richiesta entro il 30 Aprile 2021. Per coloro che invece hanno già percepito bonus decreto Ristori, non devono presentare alcuna domanda. Questo bonus, infatti, verrà automaticamente versato dall’Inps, con le stesse modalità del precedente.