Co.co.pro: contributi, malattia, gravidanza e clausola di preavviso

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co.co.proCon il nuovo contratto a progetto, oltre che dare una maggiore regolamentazione alla figura del collaboratore autonomo, si è pure tentato di introdurre nuove forme di tutela a suo favore, totalmente assenti nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

  • E’ prevista l’assenza per malattia o infortunio fino a un mese o ad un sesto della durata del rapporto
  • E’ prevista la conversione del rapporto a tempo determinato qualora il giudice accertasse l’assenza di progetto.

Contributi inps e maternità

Per il resto i lavoratori autonomi co.co.pro. somigliano notevolmente ai lavoratori dipendenti; versano i contributi all’INPS e pagano assicurazioni infortunistiche.

In caso di maternità delle lavoratrici a progetto è prevista la facoltà per la lavoratrice in stato di gravidanza di astenersi dal lavoro per i 5 mesi precedenti il parto e successivi, avendo diritto al mantenimento del posto. Vista la brevità dei contratti  solitamente le neo mamme preferiscono non assentarsi dal lavoro. E’ da ricordare inoltre che l’indennità di maternità ammonta all’80% del salario complessivo ricevuto nei 365 giorni precedenti. E’ però clausola fondamentale che si siano versati i contributi per almeno tre mesi dell’anno trascorso.

Clausola di preavviso

E’ inoltre presente la clausola di preavviso che fondamentalmente consiste nel diritto da parte dei datori di lavoro di terminare il contratto a progetto prima della scadenza, dandone uno o più mesi di preavviso senza alcuna giusta causa. Il rischio della conclusione del lavoro per assenze pure giustificate (infortunio,malattia, maternità, ferie) è reale seppure ingiusto.

Assenze

Come avviene per tutti i lavori autonomi, anche in questo caso i giorni di assenza non vengono retribuiti.

Tutela sindacale

I contratti a progetto nascono dalla trattativa privata fra lavoratore autonomo e datore di lavoro; è chiaro immaginare che i due non abbiano lo stesso potere contrattuale e questo causa condizioni di precariato a sfavore del lavoratore. Il sindacato infatti non è presente durante la trattativa, non godendo il lavoratore autonomo di alcun diritto sindacale all’interno dell’azienda; la legge non prevede nemmeno un salario orario minimo.

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