Ccnl colf e badanti: un po’ di chiarezza

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ccnl colf badantiPiù gli argomenti sono delicati, più si presentano in maniera complicata. Oramai sembra la regola. E l’argomento Ccnl delle colf e badanti non solo è un argomento delicato ma oltremodo complicato. Per dissipare ogni dubbio non resta che immergersi in una ricerca più approfondita che porta alla scoperta di moltissimi  contratti che nel tempo hanno regolamentato i rapporti lavorativi delle colf e badanti.

Alcuni risalgono al 2006, altri sono datati 2008, altri ancora aggiornati al 2009 e in vigore almeno fino al 2010. La soluzione si trova alla fine del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro Colf e Badanti, che all’art. 41 specifica « Il presente contratto, sostitutivo del precedente in data 19.7.2006, scaduto il 31.12.2007, scadrà il 20.5.2010, ferma restando la possibilità di modifiche, a richiesta delle parti a decorrere dall’1.1.2009.»

Rassicurati possiamo finalmente scoprire perché questo nuovo contratto è tanto importante.

Tutela dei lavoratori in caso di malattia.

Se il contratto precedente trascurava, rinviando l’attuazione dell’art. 38, co.2, Cost. sulla tutela e diritto alla salute dei lavoratori, il problema è stato risolto nella compilazione del nuovo contratto. La differenza sostanziale è relativa al trattamento dell’assistenza in caso di malattia.

Con il precedente contratto le cose funzionavano più o meno così: l’indennità di malattia, dal 4° al 180° giorno come limite massimo, nell’intero importo della retribuzione era a carico del datore di lavoro, impegno quanto mai gravoso. Il nuovo contratto prevede che tale onere sia da attribuire a un apposito organismo, l’ente bilaterale denominato EBILCOBA, che dovrà essere finanziato con una contribuzione periodica a carico del datore di lavoro ammontante all’1,30 % della retribuzione. Una sorta di sistema assicurativo, che offre sicurezze, garanzie e vantaggi ad ambedue le parti.

  • Il datore di lavoro grazie ad un modesto contributo mensile, si libererà di un onere ben più gravoso
  • Il lavoratore in caso di malattia percepirà retribuzione da un ente terzo

Previdenza integrativa

Il contratto affida inoltre all’EBILCOBA la eventuale stipula di una convenzione-quadro per la previdenza integrativa che in questo periodo acquista notevole rilevanza per la destinazione del trattamento di fine rapporto.

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