Cassazione: dopo apprendistato no cambio mansione

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cassazioneLa Corte di Cassazione si è pronunciata nei giorni scorsi, più precisamente nella sentenza n. 15055 del 22 giugno,  sull’ apprendistato.

La sentenza chiarisce che  se l’azienda decide di cambaire le mansioni dell’apprendista subito dopo la qualificazione la stessa perderà le agevolazioni contributive che sono previste nel caso della trasformazione del contratto di apprendistato. Ciò significa che l’ impiegato deve essere assunto per la mansione per cui ha svolto il suo periodo di apprendistato altrimenti, in caso di variazione di qualifica, le agevolazioni previste dalla legge e cioè un le agevolazioni per un anno dalla fine dell’apprendistato.

Così mentre nella legge non sono contemplate le mansioni svolte dal lavoratore dopo la trasformazione, la Cassazione ha delimitato il campo d’azione spiegando che l’impiegatopuò ricoprire il ruolo specifico per cui è stato formato. Se invece il cambio di mansione avviene fopo alcuni mesi dalla trasformazione del contratto, non sarà applicata la paenalizzazione. 

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