Una volta capito cosa siano questi benedetti buoni del lavoro, chiamati anche voucher dal Ministero del Lavoro, è d’obbligo domandarsi chi possa sfruttarli.
I committenti, per intenderci i datori di lavoro occasionali, potranno essere:
- famiglie;
- privati;
- aziende;
- imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi;
- imprenditori agricoli;
- enti senza fini di lucro;
- enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà – comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 modificato dalla Legge n. 33/2009).
Da sottolineare che i buoni sono rivolti solo a quei rapporti lavorativi diretti fra prestatore e utilizzatore finale. Non sarà consentito ad esempio che un’azienda recluti e retribuisca lavoratori per svolgere mansioni a favore di terzi.
Ora vediamo chi può ricevere in pagamento per il proprio lavoro occasionale accessorio questi buoni:
- pensionati;
- studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica. Delle precisazioni sono d’obbligo. Per studenti il ministero del lavoro intende ragazzi con meno di 25 anni di età, iscritti ad un ciclo di studi presso enti universitari o istituti scolastici. L’età minima è invece di 16 anni compiuti. Nel caso in cui si tratti di ragazzi ancora minorenni è obbligatorio possedere l’autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori;
- tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti. Se questi ultimi lavorano presso enti pubblici è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione d’appartenenza;
- fino al 31 dicembre 2009 in via del tutto sperimentale sarà consentito anche ai lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e disoccupazione ordinaria percepire retribuzione tramite i buoni.
- cittadini stranieri;
- le casalinghe potranno svolgere attività agricole di carattere stagionale.
Esistono dei limiti economici che il lavoratore occasionale nel corso di un anno non può superare:
- 6660,00 euro lordi per singolo committente all’interno di un anno solare;
- 3000 euro netti per singolo committente all’interno di un anno solare, nel caso di precettori di prestazioni integrative o di sostegno del reddito.