Bonus Comunale di 8mila Euro per pagare l’Affitto

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Ci sono situazioni familiari che gravano più di altre sul bilancio, e in questo periodo di crisi, l’affitto è una delle spese più spinose da affrontare ogni mese; l’introduzione della morosità incolpevole con il decreto legge 102/2013 può essere uno sprazzo di luce per chi non arriva a fine mese, sono infatti stati stanziati 40 milioni di euro ai comuni ad alta densità che avevano preso provvedimenti a riguardo degli inquilini morosi “incolpevoli”.

Ma chi sono gli inquilini incolpevoli?

Secondo la legge l’inquilino incolpevole è quello che per cause da lui non dipendenti non è più in grado di provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

L’impossibilità del pagamento deve rientrare in una di queste cause:

• perdita del lavoro per licenziamento;
• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita’ reddituale;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• cessazioni di attivita’ libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
• malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita’ dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Per accedere ai contributi il cittadino deve rientrare in una di queste categorie, verificate dal Comune: 

• abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attivita’ lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
• sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita’, con citazione per la convalida;
• sia titolare di un contratto di locazione di unita’ immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
• abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Inoltre il richiedente o un componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Il contributo massimo è di euro 8.000,00 e va a favore di:

• inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosita’ incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
• inquilini la cui ridotta capacita’ economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalita’ per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
• inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilita’ di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.