Banche “obbligate” a trattenere il 20% sui bonifici in arrivo dall’estero

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E’ entrata in vigore dal primo Febbraio l’articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013, che assoggetta a ritenuta d’acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica.

La ritenuta sarà automatica e sarà poi il contribuente a dover dimostrare che tali bonifici non sono dei redditi. Questo perché, grazie al provvedimento  n. 2013/151663 del direttore dell’agenzia dell’Entrate del 18 dicembre 2013, ogni bonifico che arriva dall’estero viene considerato un reddito e come tale deve venire tassato.

Come prima tranche, le banche preleveranno le ritenute dal 1 febbraio fino al 30 giugno e faranno un conguaglio il 16 Luglio con tanto di interessi maturati in quel periodo. Dopo questa prima tranche invece, le ritenute andranno versate il 16 di ogni mese successivo al ricevimento del bonifico.

Queste ritenute d’acconto potranno poi essere scomputate in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Il contribuente che riuscirà a dimostrare che tali soldi non provengono da un reddito ma da una patrimoniale non saranno quindi soggetti a nessun tipo di trattenuta.

Il compito di valutare la dichiarazione del contribuente spetterà al funzionario di banca, che in ogni caso dovrà segnalare il contribuente all’Agenzia delle Entrate.

Chiunque abbia subito la trattenuta d’imposta potrà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, far valere l’impropria applicazione della ritenuta e chiedere alla banca la restituzione.

Il contribuente potrà presentare un’autocertificazione, meglio se presentata prima dell’emissione del bonifico, la quale però non si sa ancora quanto tempo potrà valere e quindi se dovrà essere rifatta ogni volta o quanto tempo prima si potrà fare.

Forse potrebbe avere la durata del periodo d’imposta, a meno che si certifichi il preventivo flusso di denaro che arriverà e che dovrà essere della medesima fattispecie giuridica. Potrà anche essere richiesta l’esibizione del quadro RW dal quale si dovrà evincere quale bene abbia originato il flusso monetario in entrata, questo per stabilire una “quadratura” fra beni e capitali detenuti all’estero e i flussi reddituali in entrata.

[Fonte Sole24Ore.com]