Assegno per il Nucleo Familiare, chi può fare Domanda e quanto spetta

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L’assegno al nucleo familiare (ANF) erogato dall’INPS, è un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

L’ANF viene erogato tramite il datore di lavoro, in busta paga, oppure direttamente dall’Inps e bisogna valutare per quali famigliari spetta.

Infatti il nucleo familiare può essere composto da:

• il richiedente lavoratore o il titolare della pensione
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli legittimi o legittimati ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili, purché non coniugati;
• i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi“, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
• i figli maggiorenni ed equiparati che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
• i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

La spettanza dell’Assegno per il nucleo familiare è calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso.

La domanda per l’ANF deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto o al proprio datore di lavoro, se il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, o all’Inps se il richiedente è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, o abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Per il calcolo dei redditi del nucleo familiare sono da prendere in considerazione quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Oltre a quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

La domanda per l’ANF va presentata secondo questi canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

In ogni caso per avere maggiori informazioni potete fare riferimento al sito dell’INPS.