L’ Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 106/E, ha sottolineato che in caso di vittoria in azione giudiziaria derivante da inadempimento contrattuale, i professionisti possono dedurre le spese processuali in quanto inerenti l’attività.
Ma, come in tutte le cose, c’è sempre il rovescio della medaglia, e quindi gli eventuali rimborsi sulle spese ricevuti o la somma liquidata dal giudice rientrano nel reddito, e quindi tassabili o soggetti a ritenuta d’acconto.
Quindi la sentenza non ha lasciato spazio ad altri dubbi, se da una parte si può dedurre dall’ altra si è soggetti a tassabilità, solo nel caso in cui il professionista non abbia dedotto le spese processuali sostenute potrà recuperare la maggiore imposta versata usando la dichiarazione integrativa o un’ istanza di rimborso.