8.000 euro dal Governo Italiano per pagare l’Affitto di Casa, come richiederli

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Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze in data 14 maggio 2014, n. 202, è stato stabilita la ripartizione tra le regioni del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2014. Tale fondo è pari a euro 20.000.000,00 (attribuita dal comma 5, articolo 6 del D.L. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 124/2013) e sono destinati ai Comuni in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi.

Un cittadino viene dichiarato “moroso incolpevole” quando sopraggiunge una condizione per la quale avviene l’impossibilità di pagare il contratto di locazione. Tale impossibilità deve essere legata ad uno dei seguenti motivi:

1. licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
3. cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) che comporti una notevole riduzione del reddito;
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per causa di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente;
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Per accedere al Fondo bisogna rivolgersi direttamente ai comuni i quali verificheranno che:

• il reddito ISEE non sia superiore ai 35mila euro o un reddito derivante da un lavoro continuativo che non superi i 26mila euro;
• ci sia un effettivo atto di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
• sia titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato;
• abbia cittadinanza italiana odi un paese dell’UE, oppure extra UE ma con regolare permesso di soggiorno;
• non sia titolare di altro immobile, nello steso comune, adeguato ad ospitare la sua famiglia;

Costituisce titolo preferenziale la presenza all’interno del nucleo familiare di un minore o un ultrasettantenne o un invalido al 74% o che ci sia in atto un intervento dei servizi sociali.

L’importo massimo del contributo, per sanare la morosità non può superare gli 8.000 euro.

Sarà il Comune stesso a comunicare in Prefettura l’elenco dei soggetti che abbiano i requisiti per partecipare all’assegnazione del contributo.

Di seguito potete scaricare il decreto in formato .pdf -> DM_14_maggio_2014_n__202