Lavoro nero, maxisanzione: quando arrivano gli ispettori.

0
508

info e news

Il collegato lavoro, approvato al Senato in via definitiva lo scorso 3 marzo, modifica ulteriormente la Maxisanzione per il lavoro nero (Legge n°73\2002).

Che cos’è questa Maxisanzione? Ed a che scopo è stata pensata?

È una sanzione amministrativa che colpisce il datore di lavoro che impieghi in modo irregolare, ovvero in nero, i lavoratori dipendenti a lui sottoposti.
Risponde alla sempre viva esigenza dello Stato di sconfiggere il lavoro sommerso e portarlo in chiaro.
La sanzione in esame, così come è congegnata colpisce la piccola impresa, perché è questa che, complici gli studi di settore, ottiene una reale utilità dallo sfruttamento del lavoro irregolare e perciò può cedere ad esso.lavoro nero
Se dalle risultanze di una visita ispettiva emerge l’impiego di lavoratori in nero, il datore di lavoro sarà punito con una sanzione amministrativa compresa tra i 1.500 ed i 12.000 euro per ciascun lavoratore dipendente impiegato irregolarmente. Affinché scatti la sanzione basta che per i lavoratori considerati dal provvedimento non sia stata effettuata la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego.
Questa comunicazione va effettuata il giorno precedente alla assunzione; quindi chi di voi venga impiegato come lavoratore dipendente – per esempio in un negozio di abbigliamento – deve essere segnalato preventivamente al Centro per l‘Impiego, pena la irregolarità di fatto della sua posizione lavorativa.
Stando a quanto emerge dal collegato lavoro, la sanzione sarà applicabile anche quando il lavoratore, pur essendo regolare al momento della visita ispettiva, presenti un precedente periodo in nero. Tuttavia, in questo secondo caso, il legislatore tiene conto della attuale regolarità e quindi abbassa il tetto della sanzione che andrà da un minimo di 1.000 ad un massimo di 8.000 euro.
C’è un dato pratico da conoscere: gli ispettori certificano l’attività di lavoro dipendente sulla base dei rilievi di fatto da loro stessi constatati, e, soprattutto, tenendo conto della dichiarazione prestata dai lavoratori interrogati. Rispetto a questi ultimi, purtroppo, non esiste alcuna tutela in punto di conservazione del posto di lavoro, dopo l’avvenuta denuncia della irregolarità di cui si è protagonisti e, in un certo senso, vittime. In pratica il lavoratore che, collaborando con la sua dichiarazione spontanea al lavoro ispettivo, confermi la irregolarità della sua posizione lavorativa, non può avvantaggiarsi di alcuna tutela di legge per la futura conservazione dello stesso posto di lavoro.
È giusto il caso di precisare che le dichiarazioni prestate dal lavoratore agli organi ispettivi in sede di accertamento sono del tutto spontanee, quindi nessuno può costringervi a prestarle o sottoporvi forzosamente ad interviste.

Dott.ssa Federica Federico

Lascia un commento