Pensioni Inps: pignorabili per crediti tributari vantati dallo Stato

inps-1La questione è già nota agli operatori giuridici, ma non lo è forse, per gli stessi interessati, cioè i pensionati Inps.

Nel 2002 una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che anche le pensioni Inps, con relativi assegni ed indennità erogate al netto delle ritenute e delle imposte di legge, possono essere pignorate nel limite di un quinto del loro importo, per i crediti tributari vantati da Stato, comuni e province  nei confronti del pensionato.

La sentenza n 468 del 22 novembre 2002 della Consulta ha così posto fine alla disparità di trattamento delle pensioni Inps rispetto a quelle dei dipendenti pubblici e professionisti per cui ha già valore la regola del pignoramento della pensione erogata dalle rispettive Casse di appartenenza in caso di debiti tributari a carico di tali categorie di pensionati.

Nel pignoramento e sequestro della pensione si deve tener conto del reddito minimo necessario alla sopravvivenza del pensionato, che viene stabilito dal legislatore.

L’uniformità del trattamento delle pensioni rispetto alle procedure di sequestro e pignoramento si è avuta anche con un’altra sentenza della Consulta , la n 506/2002 che ha stabilito l’illegittimità costituzionale del regio decreto-legge 1827/1935 che escludeva il pignoramento delle pensioni Inps per tutto il loro importo.

La notizia non piace molto ai pensionati che vivono di pensioni integrate al minimo e che costretti a pagare l’affitto rischiano, talvolta,  di non poter materialmente pagare i tributi comunali a loro carico.

Scritto da Rosalba Mancuso
Leggi anche

Ricevi le offerte di lavoro su Facebook, metti Mi Piace

Offerte di lavoro correlate

Commenta questo articolo

Aggiungi il tuo commento, oppure lascia una trackback dal tuo sito. Puoi anche sottoscriverti via RSS.

La tua mail non sarà visibile e non verrà condivisa. I campi richiesti sono marcati con *